Sicurezza nei lavori elettrici.

Che ogni categoria di “lavoratori” sia interessata da infortuni mortali e gravi sul lavoro, in relazione ai rischi propri dell’attività svolta, non è purtroppo notizia nuova, come non lo sono i dati forniti dagli istituti specifici (INAIL) che riconducono a situazioni di infortuni gravi fino ai tristi eventi delle “morti bianche”, ed è altresì noto che una parte degli eventi tragici interessi le attività dirette o indirette di persone che eseguono lavori elettrici.
Una piccola premessa, poco piacevole ma reale, che dovremmo portare a memoria, perché ci tenga vivo l’interesse verso un argomento che riveste un’importanza fondamentale : “la sicurezza” , per la tutela della nostra incolumità nel momento in cui si sta svolgendo un’attività lavorativa in genere, e nello specifico di questa presentazione durante un “lavoro elettrico”.
Ora questa presentazione non vuole essere esaustiva dell’argomento “sicurezza” che trova riferimenti legislativi e normativi ben precisi, ma si vuole sottilinearne l’importanza e quindi averla ben presente ogni qualvolta ci si accinge a svolgere un’attività di “lavoro elettrico “ in cui sia presente il “rischio elettrico”, seguendo le opportune “procedure” e senza dar nulla per scontato.
Pertanto uno degli aspetti principali da non sottovalutare per chi opera su impianti elettrici o meglio svolge un “lavoro elettrico” è la capacità di valutazione e gestione del rischio elettrico al fine di ridurre al minimo tale rischio, che si traduce in pratica nello svolgere la specifica attività di lavoro elettrico in “sicurezza ”.
Per questo fondamentale aspetto ci viene in aiuto il legislatore che attraverso il D.Lgs 81/08 integrato e corretto dal D.Lgs 106/09 , fornisce precise indicazioni sulle figure interessate e pone precisi distinguo sulle attività in essere, tanto per il datore di lavoro quanto per il lavoratore, considerando anche quanto il normatore suggerisce da norme specifiche come la Norma CEI EN 50110 e CEI 11-27.
Con il D.Lgs 81/08 che in sostanza è la nuova legge 46/90, si è voluto stabilire i requisiti di chi può costruire un impianto nonché per quali impianti sia necessario redigere un progetto:
All’Art.1 recita:
1.Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere.
E con il D.Lgs 106 del 3 Agosto 2009 “ Disposizioni integrative e correttive del D.L 9 Aprile 2008,n 81 in materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, al capo III del titolo III fornisce novità in materia di “Rischio Elettrico”, considerando la regola dell’arte definita dalle norme di buona tecnica (Art 81), ed introduce il “concetto di lavoro elettrico” (lavori sotto tensione) con il “concetto di persona idonea” all’esecuzione dei lavori elettrici inquadrate secondo precisi criteri di formazione previsti dalla Norma specifica. Questa breve sintesi si trova meglio esplicitata nel citato D.Lgs 81/08 – D.Lgs 106 del 3 Agosto 2009 negli articoli
Art. 80 – obblighi del datore di lavoro
Art.81 – requisiti di sicurezza
Art.82 – lavori sotto tensione
Art.83 – lavori in prossimità di parti attive
Art.84 – protezione dai fulmini
Art.85 – protezione degli edifici impianti e attrezzature
Art.86 – verifiche
Art.117 – lavori in prossimità di parti attive
Art.28 – oggetto della valutazione dei rischi
Art.33 – compiti del servizio di prevenzione e protezione
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La norma di riferimento per i lavori sugli impianti elettrici è la Norma CEI 11-27 giunta alla sua IV ediz questa norma fornisce le tipologie di lavoro elettrico ed identifica le figure interessate per le specifiche attività, fornendo le caratteristiche e le conoscenze necessarie alle figure interessate ai lavori elettrici ( PES-PAV-PEC-PEI ) che rispondono a ben precisi requisiti formativi come indicato nella norma stessa, nonchè le figure professionali a cui sono riportate le responsabilità decisionali ed organizzative relative ai lavori elettrici (URI-RI-URL-PL).
La norma non si limita solo ad identificare gli addetti ai lavori, ma fornisce-chiarisce altresì l’attività elettrica, definendo appunto il lavoro elettrico, individuando in quest’ultimo due tipologie di attività:
-lavoro elettrico vero e proprio che coinvolge le parti attive di un impianto elettrico in cui si considera la zona prossima o di guardia, quindi lavori su un impianto elettrico o in prossimità dello stesso ad esempio riparazioni, modifiche, sostituzioni, misure; ora considerando lo stato delle parti attive di un impianto elettrico che potranno essere fuori tensione o sotto tensione il lavoro può assumere differenti aspetti operativi, pertanto si avrà un lavoro elettrico fuori tensione, mentre se le parti attive sono sotto tensione si avrà lavoro elettrico sotto tensione a contatto, o lavoro elettrico sotto tensione a distanza, ed ancora lavoro elettrico in prossimità.
-lavoro non elettrico, in quanto è un attività che si compie in prossimità di un impianto elettrico, ma non coinvolge e non interessa quest’ultimo direttamente, sono tali ad esempio le costruzioni, scavi, pulizie, etc..
O meglio utilizzando la definizione di lavoro elettrico espresso nelle norme si trova che:
CEI 50110-1 : “lavori su, con od in prossimità di un impianto elettrico quali prove e misure, riparazioni, sostituzioni, modifiche, ampliamenti, montaggi ed ispezioni”
CEI 11-27 : “per lavoro elettrico si intende un lavoro su impianti elettrici con accesso alle parti attive e conseguente rischio di folgorazione o arco elettrico”
Quindi il lavoro elettrico è tale quando coinvolge le parti attive di un impianto elettrico. Occorre precisare che la Norma CEI 11-27 fa riferimento per lavori su impianti elettrici (in tensione fino a 1000 V, fuori tensione per valori maggiori) mentre per lavori su impianti di II e III categoria i riferimento sarà la CEI 11-15 (per impianti elettrici a tensione superiore a 1000V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua).
Quanto considerato è solo una parte della norma CEI11-27 IV che invece fornisce tutti i chiarimenti ed indicazioni necessari affinchè l’aspetto sicurezza nei lavori elettrici sia correttamente valutato.
Questa norma a mio avviso deve essere ben nota a chi svolge attività di lavoro elettrico, in quanto fornisce tutte le informazioni necessarie sulle figure interessate ed autorizzate a svolgere determinate attività, ne fornisce il loro percorso formativo e le loro responsabilità, fornisce altresì le informazioni necessarie relative ai dispositivi di protezione individuale, e procedure da mettere in pratica in determinate condizioni di impianto.
Pertanto, premesso che chi opera su impianti elettrici deve rientrare in una delle figure previste dalla norma CEI 11-27 IV e quindi dovrà essere un PES o PAV, con idoneità fornita dal datore di lavoro, e dovrà avere avuto la prevista formazione, credo sia corretto conoscere allo stesso tempo anche la norma citata, come si dovranno avere le conoscenze sugli effetti della corrente elettrica attraverso il corpo umano.
Come ho già scritto, questa breve esposizione non è e non vuole essere esaustiva dell’argomento, ma essendo sensibile all’aspetto sicurezza sul lavoro, ritengo che sia un argomento da affrontare ed avere ben presente prima di ogni tipo di attività o studio dei circuiti elettrici, la sicurezza prima di tutto, non serve a nessuno accrescere i dati statistici dell’INAIL. 😉
Ora essendo lo scrittore … di estrazione Elettrotecnica, e quindi ex studente ITIS , ho vissuto a suo tempo le “esperienze di laboratorio di Impianti Elettrici e Misure Elettriche” in cui si mettevano in pratica le nozioni teoriche delle leggi che governano i circuiti elettrici, svolgendo altresì attività di tipo elettrico, mi viene da sottolineare, che la figura dello studente che approccia in laboratorio un avviamento Y/D di un MAT è esposto agli stessi rischi di un elettricista che realizza un quadro comando di un MAT con avviamento Y/D, pertanto sono dell’avviso che lo studente, perché tale non debba sentirsi “sicuro” per l’attività che svolge, o dare per scontato l’aspetto sicurezza, perché quest’ultima è sempre condizionata dalla “valutazione dei rischi” che la figura interessata a svolgere l’attività ha fatto prima di iniziare il lavoro, che troverà ridotto al minimo il possibile rischio se ha messo in pratica le procedure previste, che sono figlie di un attenta valutazione del rischio da figure preposte.
Quindi , prima la sicurezza o procedure di sicurezza, e poi tutto il resto, avendo ben presente che la Norma ed il Legislatore “vietano lavori sotto tensione”, ed il lavoro “fuori tensione” si ha solamente quando la parte di impianto interessata è stata messa in sicurezza. !

Pertanto studente tecnico o tecnico elettricista . prima la sicurezza, poi il resto. 😉 magari riprenderemo meglio l’argomento.

link utili:

Comitato Elettrotecnico Italiano CEI : http://webstore.ceiweb.it/Default.aspx?AcceptsCookies=yes

Testo Unico sulla sicurezza del lavoro Wikip.:http://it.wikipedia.org/wiki/Testo_unico_sulla_sicurezza_sul_lavoro

Sicurezza sul lavoro in Italia Wikip. : http://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza_sul_lavoro_in_Italia

Normativa Elettric Wikip. : http://it.wikipedia.org/wiki/Normativa_elettrica

Folgorazione Wikip.: http://it.wikipedia.org/wiki/Folgorazione

 

 

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